Nuovi termini per l’obbligo assicurativo per danni catastrofali
A seguito delle modifiche intervenute, pertanto, l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è fissato:
– al 31 dicembre 2025, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (articolo 19, comma 1-quater);
– al 31 marzo 2025, per tutte le altre imprese (articolo 13, comma 1).
Restano escluse dall’obbligo assicurativo, le imprese agricole alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità.
Si ricorda che la polizza assicurativa dovrà:
– riguardare i beni qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;
– coprire danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
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